(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 3 del 22 gennaio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La legge disciplina nella misura minima, fermo restando quella massima gia' determinata dalla legislazione statale, le sanzoni amministrative pecunirie in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria di competenza della Regione o di enti da essa delegati.