(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 3
                        del 22 gennaio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La  legge disciplina nella misura minima, fermo restando quella
massima gia'  determinata  dalla  legislazione  statale,  le  sanzoni
amministrative pecunirie in materia di igiene e sanita' pubblica e di
polizia  veterinaria  di  competenza  della Regione o di enti da essa
delegati.